MIGRANTE PER CASO

Immigrazione. Tema scottante e più che mai attuale nel nostro Paese.

È un fenomeno apparentemente non arginabile che sta mettendo a dura prova le nostre coste ormai da troppo tempo.

Di tutto si è detto, troppo poco si è fatto…Forse ancor meno si è saputo.

Sono personalmente d’accordo sul fatto che conoscere diverse etnie con le loro leggi, abitudini, usi e costumi, incrementi una ricchezza del conoscere; mi trovo meno d’accordo nel credere che tale ricchezza si possa sviluppare in una mescolanza causata da un travaso incontrollato e senza senso e che si possa farla coincidere con le tradizioni, non meno radicate, di un paese ospitante.

L’integrazione di cittadini provenienti da Paesi membri della Comunità Europea, tanto quanto da Paesi Terzi, non è mai stato per l’Italia motivo di disappunto o di ribellione, così come di ingestibilità logistica, economica e di sicurezza…ma ora siamo al collasso.

La cattiva gestione, vuoi del Governo Italiano vuoi di una Comunità Europea apparentemente assente, sta portando non solo problematiche oggettive, ma soprattutto sta alimentando i dissapori, l’insoddisfazione, l’intolleranza dovute all’insistenza nell’anteporre i diritti altrui in termini di lavoro, assistenzialismo, assegnazione alloggi, etc…rispetto ad un popolo già stremato dalle continue richieste di “sacrificio” e da un sistema fiscale troppo oneroso.

Non credo alla favola che l’immigrazione, così come è gestita, porti vantaggi al nostro paese.

Certo, se mi viene detto che: gli italiani ormai versano tasse e contributi per fondi di assistenzialismo e servizio sanitario per coprire le spese sostenute dallo Stato, che deve garantire pari trattamento ed opportunità a persone in soggiorno – di breve o lunga durata che sia – e che poi vengono fatturate dal Ministero dell’interno alla Comunità europea magari in importo maggiorato affinché qualcosa si possa intascare…ma è solo una maliziosa provocazione…

Non credo nemmeno sia giusto permettere che queste persone perdano la loro identità, la loro terra e la loro dignità. Dovremmo dargli gli strumenti e le informazioni necessari per mettere in atto un progresso nel loro paese e migliorare la loro condizione di vita nelle loro case.

Ma, volendo andar oltre lo sfogo di un malcontento generale, di un sentito dire, di una informazione ormai a mio avviso inaffidabile, mi sono chiesta quante e quali siano le leggi in materia di asilo, frontiere ed immigrazione. Si sa, la legge non ammette ignoranza ed abbiamo il dovere/diritto di informarci…così, per qualche oretta, sono diventante migrante in rete alla ricerca di risposte. E una domanda mi è sorta: ma chi ci governa cosa e quanto sa? o cosa e quanto vuole farci credere? A me il dubbio viene!

Viene dopo una lunga lettura delle leggi, normative, direttive, regolamenti, accordi a tutela e gestione dell’immigrazione.

Partiamo da un presupposto, due definizioni:

– Direttiva (cito): una direttiva nell’ambito del diritto dell’Unione Europea è uno degli atti di diritto dell’Unione europea che il Parlamento europeo, congiuntamente con il Consiglio dell’Unione Europea, può adottare per l’assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi (art. 288 TFUE, 3° comma)

TFUE è il trattato di funzionamento dell’Unione Europea.

– Regolamento: Il regolamento dell’Unione Europea è un atto di diritto dell’Unione Europea così descritto: Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

(art. 288 comma 2 TFUE). Si tratta di un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli.

Iniziamo il viaggio:

– il 4 giugno 1985 Francia, Germania ed i tre Paesi del Benelux concludono l’accordo di Schengen.

– il 19 giugno 1992 viene firmata la Convenzione di applicazione dell’accordo Schengen – che l’Italia ha ratificato nel 1993 ma, a causa di problemi politici ed organizzativi (così leggo), il sistema Schengen entra in vigore solo il 26 marzo 1995 – che si compone di 142 articoli che riguardano 4 settori (cito):

1. soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone;

2. cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione;

3. creazione di un sistema di scambio di informazioni denominato SIS (Sistema informativo Schengen) e protezione di dati personali;

4. trasporto e circolazione di merci.

– lo sforzo compiuto dall’Italia per adeguarsi alle condizioni imposte da Schengen viene riconosciuto a Lisbona che fissa l’entrata nel SIS (Sistema di informazione Schengen) dal 26 ottobre 1997;

– nel frattempo, il 1° settembre 1997, entra in vigore la Convenzione di Dublino, firmata il 15 giugno 1990 tra i quindici Paesi membri della UE, che determina lo Stato responsabile dell’esame di una richiesta di asilo.

– il 18 febbraio 2003 viene adottato il REGOLAMENTO 343/2003/CE definito Dublino II (con il trattato di Amsterdam si è deciso di trasporre la Convenzione di Dublino nel Diritto Comunitario, viene pertanto stabilito questo regolamento).

Fondamentalmente lo scopo di tale regolamento rimane quello di stabilire quale stato membro dell’unione sia competente all’esame della domanda di asilo. L’obbiettivo principale è impedire il cosiddetto asylum shopping (presentare domande di asilo a più paesi).

Riporto un punto di tale Regolamento tratto da una sintesi:

Ingresso o soggiorno illegali in uno Stato membro

Se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest’ultimo è competente per l’esame della sua domanda di asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

Quando il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d’asilo, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda d’asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l’ultima volta è competente per l’esame della domanda d’asilo.

– dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il nuovo Regolamento Dublino III n 604/2013 del 26 giugno 2013 che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Il Regolamento Dublino III (Regolamento UE n. 604/2013), il nuovo regolamento Eurodac (Regolamento UE n. 603/2013 che mira ad un sistema di confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di clandestini), la nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE il cui principio fondamentale è la parità di trattamento dei richiedenti), la nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE il cui obiettivo è quello di stabilire procedure comuni – e non più norme minime – ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.), fanno parte delle norme del Sistema europeo comune di asilo.

E non è finita qui! Hai voglia!

Ora, la seconda domanda che mi pongo è:

SE

(cito) il MANUALE SUL DIRITTO EUROPEO IN MATERIA DI ASILO, FRONTIERE E IMMIGRAZIONE (si perché c’è anche questo!) dice:

1.2 Impedimento dell’ingresso non autorizzato

Nel quadro del diritto dell’UE sono state adottate misure tese a impedire l’ingresso non autorizzato nel territorio dell’Unione. La direttiva sulle sanzioni per i vettori (2001/51/CE) introduce sanzioni contro chi trasporta migranti privi di documenti all’interno dell’UE.

La direttiva sul favoreggiamento (direttiva 2002/90/CE) definisce l’ingresso, il transito e il soggiorno illegali e prevede sanzioni contro chi incoraggia tali violazioni.

Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 3). Gli Sati membri dell’UE, pur non essendo tenuti a farlo, possono decidere di non sanzionare l’assistenza umanitaria (articolo,1 paragrafo 2).

E

il Presidente della Repubblica Napolitano visti gli artt. 76 e 78 della Costituzione ed altro emana quanto segue:

Attuazione della direttiva 2000/51/CE relativa all’accordo di Schengen

Decreto legislativo 07.04.2003 n° 87 , G.U. 23.04.2003

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 10, è sostituito dal seguente:

“3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all’articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l’ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l’ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.”;

b) all’articolo 12, comma 6, secondo periodo, le parole: “da lire un milione a lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 3.500 a euro 5.500”. (questo è ciò che l’art. 12 comma 6 cita: Il vettore aereo, marittimo o terrestre e’ tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall’autorità amministrativa italiana, inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MA

se non ricordo male tutti i Regolamenti fanno divieto di respingimento (?!) e l’Italia, da quanto mi risulta da una tabella riepilogativa di tutti gli Stati membri e di tutte le normative, regolamenti, direttive, etc, li ha sottoscritti tutti, a differenza di altri Paesi.

E se un regolamento vince su una direttiva, perché ci siamo adeguati per poi auto-abolirla con la sottoscrizione di un regolamento?

C’è da dire anche che:

– il primo Stato membro competente all’esame della richiesta è sempre quello di approdo;

– può girare la richiesta ad altro Stato qualora i familiari del richiedente già vi risiedano, ma il richiedente stesso può rifiutare;

– qualora un Paese Membro si trovi in difficoltà a gestire una elevata affluenza di richiedenti è, da Regolamento UE, obbligato ad attuare strategie di ogni genere al fine di arrangiarsi; non mi pare sia in alcun modo possibile chiedere aiuto ad altri Paesi Membri o alla Comunità stessa.

– etc, etc.

Insomma, per leggere ho letto, la lettura è stata particolarmente interessante e per chi non l’avesse fatta la consiglio, che poi ci abbia capito o meno… mah!

Una cosa però l’ho capita : ecco perché gli 80,00 € in più al mese e la riduzione del reato di spaccio di droghe leggere…

Astuti!

Barbara Fusini

barchetta

 

 

 

 

 

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