Eventi catastrofici, dissesti, reperibilità delle risorse, infrastrutture e ammodernamento…temi collegati e ricorrenti.
Qui di seguito un articolo del responsabile della linea politica di Progetto Nazionale, Manuel Negri, che formula una proposta ragionevole, legata alla fase di ricostruzione dopo la tragedia del terremoto che ha recentemente colpito il centro Italia, in materia di credito – nel quadro degli accordi comunitari – chiamando in causa il possibile utilizzo della Cassa Depositi e Prestiti.
Nell’auspicio che la proposta trovi a breve un veicolo politico in sede parlamentare.
AMATRICE: RICOSTRUZIONE E RISORSE
Martedì 4 ottobre 2016
Passata ormai qualche settimana dall’ennesima tragedia che ha colpito il nostro paese, specificatamente la popolazione di Amatrice e delle zone limitrofe, martoriate da un rovinoso sisma; le istituzioni arrancano ancora sulle problematiche della ricostruzione, in particolar modo sul reperimento delle risorse. Oggi più che mai, come per ogni altra necessità che preveda la realizzazione di nuove infrastrutture volte all’impellente ammodernamento del paese, ma soprattutto per la messa in sicurezza di diverse regioni d’Italia, soggette a ripetuti dissesti di natura idrogeologica; il problema rimane sempre quello delle risorse, sempre più difficilmente reperibili sia da parte del governo centrale, afflitto da un debito pubblico in crescita esponenziale e da vincoli comunitari, sia da amministrazioni locali, colpite da draconiani tagli da parte dei governi di ogni colore. Mai come ora è necessario da parte della politica operare in funzione del sociale cercando di sfruttare ed utilizzare al meglio gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Siccome per accordi comunitari i singoli Stati Nazionali non hanno possibilità di accesso al credito direttamente alla Banca Centrale Europea, ma sono costretti ad indebitarsi nei confronti del sistema bancario, è necessario invertire la tendenza e intraprendere nuove strategie nel reperimento delle risorse. Non occorre inventarsi nuove normative ma solamente utilizzare quanto il legislatore ci ha messo a disposizione. Nel rispetto degli accordi comunitari, all’art. 123 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), viene regolamentata la possibilità di reperire risorse a costi particolarmente irrilevanti rispetto a quanto fatto fino ad ora. Nello specifico l’art. 123 (ex articolo 101 del TCE) esplica che: “ 1- Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate “banche centrali nazionali”), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. 2- Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.” Altra possibilità a disposizione, anche se meno diretta, è l’ELA (Emergency Liquidity Assistance), ennesimo strumento di cui nessuno, se non pochi, hanno mai fatto riferimento. Secondo questa procedura, “Gli enti creditizi dell’area dell’euro possono ricevere finanziamento dalla banca centrale non soltanto nel quadro delle operazioni di politica monetaria, ma in via eccezionale anche a titolo di liquidità di emergenza (emergency liquidity assistance ELA). L’ELA consiste nell’erogazioni da parte delle banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema di: a) moneta di banca centrale e/o b) qualsiasi altra tipologia di assistenza che possa comportare un incremento di moneta di banca centrale a favore di un’istituzione finanziaria solvibile o di un gruppo di istituzioni finanziarie solvibili che si trovino ad affrontare temporanei problemi di liquidità, senza che tale operazione rientri nel quadro della politica monetaria unica. La responsabilità dell’erogazione dell’ELA compete alle rispettive BCN. Ciò significa che qualsiasi costo e rischio derivante dalla concessione di ELA è sopportato dalle rispettive BCN.” Di conseguenza, nel pieno rispetto degli accordi comunitari, come sancito dalle sopracitate normative e procedure, riteniamo sia possibile utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti, quale soggetto abilitato, nel rispetto del comma 2 dell’art. 123 sopracitato e destinatario della procedura ELA, ad accedere alla liquidità offerta dalla B.C.E. al tasso attuale (tasso prossimo allo 0%), tasso di gran lunga inferiore rispetto a quello offerto dal mercato finanziario. Possiamo tranquillamente affermare, parafrasando Ezra Pound “che dire che uno Stato non può perseguire i suoi scopi per mancanza di denaro è come dire che un ingegnere non può costruire strade per mancanza di chilometri”.
Manuel Negri – Responsabile Linea politica Progetto Nazionale