IL SISTEMA DI ASILO EUROPEO

Premessa

SOTTO UN’ALTRA PROSPETTIVA

Progetto Nazionale, partendo da situazioni e dati oggettivi vuole discostarsi dal metodo servile, se non di plagio, adottato dai media e dal sistema politico italiano per trattare l’argomento immigrazione (e tutte quelle situazioni che minano il futuro delle nostre genti e che vogliono cestinare i concetti di identità e diversità).

Recentemente, e in più occasioni, Progetto Nazionale si è pronunciato contro il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) quale progetto politico ed economico ad unico vantaggio del mondo delle multinazionali ed in sostanza del liberal-capitalismo più sfrenato, quel liberal-capitalismo senza limiti e barriere che vive simbioticamente di immigrazione.

Sarà forse un caso, ma il Ttip vede la necessità, per l’Unione Europea, di integrare forza lavoro sottocosto, denunciandone la carenza, ribadendo i concetti di “calo demografico”, “invecchiamento della popolazione”, “imminente e conseguente rischio di mancata copertura economica per garantire le indennità agli over 65”.

Concetti espressi anche dall’ONU per mezzo di statistiche elaborate sulla nostra pelle e sulla loro convenienza. Concetti che non prendono minimamente in considerazione la possibilità, o anche solo la volontà, di studiare e mettere in atto politiche che guardino al bene della famiglia ormai sgretolata sotto i colpi di un’economia omicida e di un’ideologia de-strutturatrice che si insinua silenziosa e velenosa in tutti gli ambiti della vita, che mette al bando ogni concetto di autorità, di verticalità, di responsabilità, di dovere, di virilità senza i quali nessuno Stato può esistere (e infatti oggi viviamo in assenza di Stato).

Il tutto contornato dai rischi, divenuti già realtà, dell’aumento della criminalità per incompatibilità di culture, per mancanza di rispetto, per libertà di azione agevolato da un sistema giudiziario totalmente inadeguato. E non per ultime le norme sottoscritte ed adottate che regolamentano questo travaso scellerato ed incosciente.

Da qui la volontà di conoscere più approfonditamente, per quanto possibile con i nostri mezzi e la limitatezza delle nostre “non competenze”, il Sistema di Asilo (in tutte le sue “storture”), recepito anche dall’Italia, sotto l’attento monitoraggio di enti, organizzazioni, alti commissariati, che mette in atto, tra l’altro, tutta una serie di trattamenti impari, preferenziali e pericolosi per la nostra nazione.

Alluvione immigratoria e Ttip: un combinato devastante per l’Europa…

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

Il Sistema Europeo Comune di Asilo- introdotto per la prima volta dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999 – è un insieme di norme e atti legislativi, emanati dall’Unione Europea nel corso degli anni, volti ad avvicinare le normative che disciplinano la materia dell’asilo degli Stati membri, oltre a trattati internazionali come la Convenzione di Ginevra del 1951.

Il 1° Dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha modificato il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea, rinominato Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

All’Art. 78 paragrafo 1 del TFUE, troviamo il suo obiettivo: “L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti”.

Il 29 giugno 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea gli ultimi atti legislativi di revisione del Sistema europeo comune di asilo:

– la nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, recepita dall’Italia con il decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014.

– il nuovo Regolamento Dublino, c.d. Regolamento Dublino 3 (Regolamento UE n. 604/2013) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

– il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n. 603/2013) per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

– la nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE) recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale che sostituisce la Direttiva 2003/09/CE

– la nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE) recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che sostituisce la Direttiva 2005/85/CE.

Queste ultime due dovevano essere recepite dai Paesi Membri entro il 20 luglio 2015, tranne Regno Unito, Irlanda e Danimarca.

La Direttiva 2013/32/UE è stata approvata con decreto legislativo dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 06/08/2015. Rispetto alla vecchia (Direttiva 2005/85/CE), vengono introdotte alcune novità/modifiche. Proviamo ad esporre per quanto possibile e senza alcuna pretesa di esaustività almeno i punti che riteniamo più incisivi con relative novità.

Capo I: Disposizioni generali

  • Obiettivo (art. 1): viene eliminato il riferimento a “norme minime” e si parla di “procedure comuni”;
  • Definizioni (art. 2): viene inserita una definizione di “richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari” (vedi art. 24 del Capo 2) e di “domanda reiterata”;
  • 3 Ambito di applicazione: (…) la direttiva si applica anche a tutte le domande di protezione internazionale presentate nelle acque territoriali;
  • 4 Autorità responsabili: Art. 4 Autorità responsabili: Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande. Con la nuova direttiva, all’art. 4 paragrafo 3, si prevede l’obbligo per gli Stati di provvedere affinché tale autorità abbia ricevuto una formazione adeguata, ed eventuali successivi aggiornamenti, come indicato all’art. 6 paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, come previsto dal TFUE.

Tale art. 6 paragrafo 4 così cita:. La formazione specifica o tematica sulle conoscenze e competenze in materia di asilo includono e non si limitano a, in particolare: a) i diritti umani internazionali e l’acquis dell’Unione in materia di asilo, comprese specifiche problematiche giuridiche o giurisprudenziali; b) le problematiche attinenti al trattamento delle domande di asilo di minori e di persone vulnerabili con esigenze particolari; c) le tecniche di intervista; d) l’utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di asilo; e) le problematiche attinenti alla produzione e all’utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;

L’ UNCHR, in una sua nota, suggerisce che tale organo possa essere istituito presso il Ministero dell’Interno che si occuperà della verbalizzazione delle domande di protezione internazionale in coordinamento con il personale della questura, che rimarrebbe competente per le procedure d’identificazione.

  • 5: gli Stati possono “introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli”, purché compatibili con la direttiva.

Capo 2 – Principi fondamentali e garanzie

  • 6: la registrazione della domanda di protezione internazionale deve essere effettuata entro tre-sei giorni dalla presentazione, prorogabili di dieci giorni lavorativi in caso di domande simultanee da parte di un “numero elevato” di persone.
  • 11 Criteri applicabili alle decisioni prevede: obbligo di comunicare le decisioni sulle domande di asilo per iscritto, di motivare le decisioni che non riconoscono lo status di rifugiato e/o la protezione sussidiaria, la possibilità di adottare un’unica decisione nei confronti di tutte le persone a carico sempre che ciò non arrechi danno ad una di esse in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età;
  • 15 Svolgimento del colloquio personale: al punto a) è previsto l’obbligo per gli Stati di prevedere che la persona che conduce il colloquio abbia la competenza per tenere conto del contesto personale e generale, inclusa l’origine culturale, la vulnerabilità, nonché (novità) il genere, l’orientamento sessuale o l’identità sessuale del richiedente; Si prevede poi l’obbligo di selezionare e fornire ai richiedenti (CON FONDI PUBBLICI) un interprete competente e, laddove possibile, dello stesso sesso;
  • 18 Visita medica: se l’autorità lo ritiene necessario si può disporre, previo consenso del richiedente, una visita medica su eventuali segni riconducibili a persecuzioni, pagata con FONDI PUBBLICI.
  • 24 Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari: l’articolo, di per se non troppo esaustivo, introduce l’obbligo per gli Stati di valutare in tempi ragionevoli se il richiedente protezione internazionale abbia diritto/necessiti di procedure particolari che, in caso positivo, prevedono l’obbligo di fornire sostegno adeguato durante tutta la procedura di asilo. Tuttavia al Considerando 29 sono elencati i casi in cui il richiedente potrà essere considerato come bisognoso di “garanzie procedurali particolari”: età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica, torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
  • 25 garanzie per i minori non accompagnati: gli Stati possono ricorrere a visite mediche, previo consenso del richiedente, qualora le autorità nutrano dubbi sulla sua età. Se il dubbio persiste il richiedente viene considerato minore. Il rifiuto di sottoporsi a visita non è di ostacolo ai fini della richiesta di protezione internazionale e non può comunque essere unico motivo di rigetto.
  • 28 trattenimento: se il richiedente non si presenta al colloquio, non fornisce informazioni essenziali alla domanda o si allontana dal luogo in cui vive o è trattenuto, la domanda si considera implicitamente ritirata e lo Stato ha facoltà di sospendere o respingere la domanda stessa. Tuttavia, in un secondo momento, il richiedente può chiedere la riapertura del suo caso o (novità) di presentare una nuova domanda (quindi non reiterata) con obbligo da parte dello Stato di accogliere tali richieste.
  • 29 è fatto obbligo agli Stati di consentire all’UNHCR (United Nations High Commission for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) di avere accesso ai richiedenti, inclusi quelli trattenuti, quelli in frontiera e in zone di transito, nonché di avere accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande e di presentare pareri a qualsiasi autorità competente.

Capo 3 – Procedure di primo grado

– Art. 31: al paragrafo 3 tratta le tempistiche previste per portare a termine l’esame di una domanda di protezione internazionale a differenza della precedente normativa che stabiliva soltanto l’obbligo da parte degli Stati di comunicare al richiedente nel caso in cui non prendessero una decisione entro sei mesi. Con la nuova direttiva vengono introdotti questi termini:

  • La procedura di esame deve essere espletata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.
  • Il termine viene prorogato di 9 mesi (per un totale di 15) quando: il caso risulta complesso, in caso di gran numero di domande presentate contemporaneamente, qualora il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi da parte del richiedente.
  • È possibile prorogare di ulteriori 3 mesi (dunque fino a 18 mesi), in casi “eccezionali e debitamente motivati”, se necessario per “assicurare un esame adeguato e completo”.
  • È altresì possibile rimandare ancora la conclusione della procedura “a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea”.
  • Il termine massimo, in ogni caso, è fissato dal par. 5 dell’art. 31 a 21 mesi dalla presentazione della domanda.
  • Da precisare che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, entro il 20 luglio 2018.
  • Dall’ Art. 32 all’Art. 39 si stabiliscono le norme procedurali per esaminare la domanda presentata e stabilirne la tipologia; si trattano anche i concetti di Paese di Origine Sicuro, Paese Terzo Sicuro e Paese Terzo Europeo Sicuro.

Ai fini della valutazione della domanda gli Stati stabiliscono se il Paese di origine è sicuro (cioè se si dimostra che non ci sono costanti persecuzioni, varie forme di tortura, violenza, trattamento disumano…) basandosi su una serie di fonti di informazione, tra cui EASO (European Asylum Support Office), UNHCR, Consiglio d’Europa e altri Stati membri e se il richiedente – che ha cittadinanza in tale Paese o apolide – non invoca gravi motivi che dimostrino il contrario. In questo caso si applica la procedura accelerata, cioè che non richiede il completo esame.

Allo stesso modo viene considerata “non ammissibile” la domanda di protezione quando sono accertati sicuri Il Paese Terzo (quindi ne quello di origine ne quello che esamina la domanda) e il Paese Terzo Europeo.

Il paradosso, poco chiaro, è che comunque il richiedente ha possibilità di impugnare i concetti di cui sopra e gli Stati hanno l’obbligo di assicurare l’accesso a una procedura di esame. Anche quando il richiedente abbia fornito informazioni o documenti falsi, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza, sia entrato illegalmente nel territorio o vi sia rimasto illegalmente, si rifiuti di farsi prendere le impronte come previsto dal Regolamento Eurodac.

Capo 5 – Procedure di impugnazione

  • L’Art. 46 prevede che gli Stati abbiano l’obbligo di accogliere, in tempi ragionevoli – e comunque i termini prescritti non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso al diritto – un eventuale ricorso del richiedente quando non venga riconosciuta la protezione internazionale, in caso di rifiuto di riaprire l’esame, in caso di revoca.

INOLTRE

Il Consiglio dell’Unione Europea si è riunito a Bruxelles il 20 luglio 2015 per trattare i seguenti temi relativi all’immigrazione:

  • Ricollocazione: i richiedenti asilo, in particolare siriani ed eritrei, che a partire dal 15/04/2015 sono giunti o giungeranno in Italia e Grecia, verranno temporaneamente trasferiti ad altri Stati membri. Le autorità Italiane e Greche saranno coadiuvate da EASO (European Asylum Support Office). Il trasferimento verrà effettuato in 24 mesi e sarà finanziato con un extrabudget di 240 milioni; tale fondo finanzierebbe l’assegnazione agli Stati membri di bonus di 6.000 euro per ogni persona ricollocata.
  • Reinsediamento: su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), i rappresentanti degli Stati membri si sono accordati per il trasferimento di persone in evidente stato di necessità di protezione internazionale, da uno Stato Terzo ad uno Stato membro (che aderisce all’accordo su base volontaria). Le regioni prioritarie sono Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d’Africa, con particolare riguardo a quelle regioni in cui sono attuati programmi UE di sviluppo regionale e protezione, per un totale di circa 22.504 persone. Il programma è sostenuto da un finanziamento supplementare di 50 milioni per il biennio 2015-2016 al Fondo asilo migrazione e integrazione (AMIF).
  • Sia per la Ricollocazione che per il Reinsediamento la Commissione presenterà una proposta di legge che renda i programmi vincolanti ed obbligatori dal 2017.
  • È convocato per l’11 e il 12 settembre, un Summit a La Valletta (Malta) tra i leader dell’Unione Europea e i paesi che partecipano al processo di Kartoum (Corno d’Africa e Africa mediterranea) ed al processo di Rabat (Africa settentrionale, occidentale e centrale) per discutere temi come lotta ai trafficanti, rafforzamento di una politica di rimpatrio, potenziamento di investimenti in Africa all’interno della cooperazione allo sviluppo. Ma anche, oltre ad altri temi, l’avvio di una cooperazione sulla migrazione legale (?!).
  • Tra le Conclusioni del Consiglio sulla migrazione, alla nota n. 11041/15 paragrafo 1 testualmente si legge “il Consiglio afferma il proprio sostegno per “una politica attiva, globale e geograficamente equilibrata dell’UE in materia di migrazione esterna” (?!).

Sia per la direttiva procedure suesposta, sia per la Direttiva accoglienza, l’UNHCR (United Nations High Commission for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) ha formulato una Nota riportante osservazioni e raccomandazioni rivolte all’Italia. Di seguito, per ora, alcune relative alla Direttiva accoglienza 2013/33/UE

  • Raccomanda di potenziare il sistema dell’accoglienza diffusa SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e di superare il modello dei CARA – dove il richiedente asilo viene trattenuto per periodi troppo lunghi, con bassa qualità di servizi utili anche ad una successiva fase di integrazione. A tale proposito, l’Unchr, osserva che i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione dovrebbero essere ospitati in appartamenti e strutture d’accoglienza di piccole dimensioni, “secondo quote di distribuzione regionale”.
  • Raccomanda che sia garantito a tutti i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza, la permanenza nei centri di accoglienza del sistema SPRAR o, in alternativa, l’accesso a forme di sostegno alternative, per un periodo di 6 mesi dal riconoscimento della protezione;
  • L’UNHCR raccomanda che, con la trasposizione della Direttiva accoglienza, sia chiarito che il richiedente la protezione internazionale ha diritto ad essere accolto dal momento in cui manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale e che tale diritto non può essere subordinato alla presentazione di alcun documento.

In attesa di una più approfondita analisi della Nuova Direttiva accoglienza, ci piace lasciarvi con una risposta dello scrittore e caporedattore della rivista Polaris Gabriele Adinolfi, in una intervista rilasciata il 23 aprile 2015 ad IntelligoNews, quotidiano di informazione on-line:

(…) E l’Italia in tutto questo rischia solo di essere l’anello più debole…

Ribadisco, per quanto riguarda l’immigrazione l’Italia rischia di essere sommersa con il placet della politica che ha enormi interessi in questo fenomeno. Non ci scordiamo che D’Alema disse che nei prossimi trent’anni l’Europa avrebbe avuto bisogno 30 milioni di immigrati, e l’esponente del Pd fu subito corretto dalla Bonino secondo la quale ne servirebbero almeno 50 milioni“.

Se poi consideriamo che, secondo lo studio «Replacement Migration: is it a solution to declining and ageing populations?», del 2014 redatto dal Dipartimento degli Affari sociali ed economici dell’Onu, è necessario far entrare nel nostro Paese immigrati tra i 35.088.000 e i 119.684.000 per sostituire i lavoratori italiani in via di estinzione…lasciamo al lettore la libera interpretazione!

Gruppo “Ricerche e Documenti” – Immigrazione

Progetto Nazionale

UNHCR

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